Sentenza 289/1987 (ECLI:IT:COST:1987:289)
Massima numero 4462
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ANDRIOLI - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
22/05/1987; Decisione del
22/05/1987
Deposito del 28/07/1987; Pubblicazione in G. U. 16/09/1987
Titolo
SENT. 289/87 C. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - ENTI OPERANTI NELLA REGIONE O IN UNA DELLE DUE PROVINCE - NELLA PROVINCIA DI BOLZANO - "MEDIOCREDITO TRENTINO-ALTO ADIGE" - COMPOSIZIONE DEI RELATIVI ORGANI E DEL PERSONALE DIPENDENTE - RISPETTO DELLA CD. PROPORZIONALE ETNICA - OBBLIGO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 289/87 C. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - ENTI OPERANTI NELLA REGIONE O IN UNA DELLE DUE PROVINCE - NELLA PROVINCIA DI BOLZANO - "MEDIOCREDITO TRENTINO-ALTO ADIGE" - COMPOSIZIONE DEI RELATIVI ORGANI E DEL PERSONALE DIPENDENTE - RISPETTO DELLA CD. PROPORZIONALE ETNICA - OBBLIGO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici locali - espressamente prevista dagli artt. 61 e 89 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in relazione alla composizione degli organi amministrativi degli enti pubblici locali, e degli uffici statali nella provincia di Bolzano - non si configura quale deroga rispetto ai principi fondamentali della Costituzione, ma come norma direttamente espressiva del principio generale di tutela delle minoranze linguistiche; conseguentemente, la legislazione regionale e provinciale puo` imporre il rispetto della "proporzionale etnica" anche al di la` dei casi espressamente previsti dalle citate norme statutarie. Va comunque rilevato che la locuzione "enti pubblici locali", di cui all'art. 61 cit., identifica la categoria degli enti pubblici operanti nella Regione o in una delle Province che la compongono, e che tra essi senza dubbio rientra il "Mediocredito Trentino-Alto Adige". (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 41 e 97 - 'recte', 51 - Cost., e relativa all'art. 6, dis. legge reg. Trentino-Alto Adige riappr. il 4 dicembre 1979, nella parte in cui prescrive l'osservanza della "proporzionale etnica" con riguardo alla composizione di organi e personale del "Mediocredito"). - v. S.n. 155/1975.
La rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici locali - espressamente prevista dagli artt. 61 e 89 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in relazione alla composizione degli organi amministrativi degli enti pubblici locali, e degli uffici statali nella provincia di Bolzano - non si configura quale deroga rispetto ai principi fondamentali della Costituzione, ma come norma direttamente espressiva del principio generale di tutela delle minoranze linguistiche; conseguentemente, la legislazione regionale e provinciale puo` imporre il rispetto della "proporzionale etnica" anche al di la` dei casi espressamente previsti dalle citate norme statutarie. Va comunque rilevato che la locuzione "enti pubblici locali", di cui all'art. 61 cit., identifica la categoria degli enti pubblici operanti nella Regione o in una delle Province che la compongono, e che tra essi senza dubbio rientra il "Mediocredito Trentino-Alto Adige". (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 41 e 97 - 'recte', 51 - Cost., e relativa all'art. 6, dis. legge reg. Trentino-Alto Adige riappr. il 4 dicembre 1979, nella parte in cui prescrive l'osservanza della "proporzionale etnica" con riguardo alla composizione di organi e personale del "Mediocredito"). - v. S.n. 155/1975.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 61
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 89
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 51
Altri parametri e norme interposte