Sentenza 292/1987 (ECLI:IT:COST:1987:292)
Massima numero 4466
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
08/07/1987; Decisione del
08/07/1987
Deposito del 28/07/1987; Pubblicazione in G. U. 16/09/1987
Titolo
SENT. 292/87 B. CAPACITA' CONTRIBUTIVA - COMMISURAZIONE DELLE PRESTAZIONI TRIBUTARIE - CRITERIO.
SENT. 292/87 B. CAPACITA' CONTRIBUTIVA - COMMISURAZIONE DELLE PRESTAZIONI TRIBUTARIE - CRITERIO.
Testo
Il principio della correlazione tra prestazioni tributarie e capacita` contributiva impone al legislatore di commisurare il carico tributario in modo uniforme nei confronti dei vari soggetti, allorche` sia dato riscontrare per essi una identita` delle situazioni di fatto prese in considerazione dalla legge ai fini della imposizione del tributo. - cfr. S.n. 104/1985.
Il principio della correlazione tra prestazioni tributarie e capacita` contributiva impone al legislatore di commisurare il carico tributario in modo uniforme nei confronti dei vari soggetti, allorche` sia dato riscontrare per essi una identita` delle situazioni di fatto prese in considerazione dalla legge ai fini della imposizione del tributo. - cfr. S.n. 104/1985.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 53
co. 1
Altri parametri e norme interposte