Sentenza 292/1987 (ECLI:IT:COST:1987:292)
Massima numero 4467
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  08/07/1987;  Decisione del  08/07/1987
Deposito del 28/07/1987; Pubblicazione in G. U. 16/09/1987
Massime associate alla pronuncia:  4465  4466


Titolo
SENT. 292/87 C. I.R.PE.F. (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) - ESENZIONI PARZIALI D'IMPOSTA - INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI ELETTIVI DI ENTI PUBBLICI, TRA CUI QUELLI OSPEDALIERI - ASSIMILAZIONE AI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CON IMPONIBILITA' RIDOTTA AL 40% (ORA ELEVATA AL 70%) DEGLI EMOLUMENTI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La limitazione di quota imponibile prevista per le indennita` dei parlamentari, dei giudici costituzionali, nonche` dei consiglieri regionali, provinciali e comunali, e` giustificata dalla necessita` di assicurare garanzie di indipendenza, di natura anche economica, ai componenti di organi fondamentali per la vita democratica del paese ed aventi una diretta base costituzionale; e` pertanto ragionevole che il legislatore, nella sua insindacabile discrezionalita`, non abbia esteso il medesimo trattamento tributario alle indennita` percepite per l'esercizio di funzioni pubbliche del tutto diverse, quali quelle degli amministratori elettivi di enti pubblici, come quelli ospedalieri. Ne` puo` invocarsi l'applicazione, a categorie di reddito indiscutibilmente diverse, di una norma costituente deroga al principio di correlazione tra prestazioni tributarie e capacita` contributiva. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale relativa agli artt. 47, comma primo, lett. d, e 48, comma quarto, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, nonche` all'art. 24, comma secondo, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600). - v. S. nn. 104/1985, 187/1981.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte