Sentenza 293/1987 (ECLI:IT:COST:1987:293)
Massima numero 4468
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
08/07/1987; Decisione del
08/07/1987
Deposito del 28/07/1987; Pubblicazione in G. U. 16/09/1987
Titolo
SENT. 293/87 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - TERMINE PER LA COSTITUZIONE DELLE PARTI - INOSSERVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA COSTITUZIONE.
SENT. 293/87 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - TERMINE PER LA COSTITUZIONE DELLE PARTI - INOSSERVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA COSTITUZIONE.
Testo
Nel giudizio di legittimita` costituzionale in via principale, non e` ammissibile la costituzione delle parti oltre il termine fissato dall'art. 23, ultimo comma, delle Norme integrative.
Nel giudizio di legittimita` costituzionale in via principale, non e` ammissibile la costituzione delle parti oltre il termine fissato dall'art. 23, ultimo comma, delle Norme integrative.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 23