Sentenza 293/1987 (ECLI:IT:COST:1987:293)
Massima numero 4470
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
08/07/1987; Decisione del
08/07/1987
Deposito del 28/07/1987; Pubblicazione in G. U. 16/09/1987
Titolo
SENT. 293/87 C. REGIONE LAZIO - PERSONALE DIPENDENTE - BENEFICI ECONOMICI E DI CARRIERA - ATTRIBUZIONE CON EFFICACIA RETROATTIVA - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
SENT. 293/87 C. REGIONE LAZIO - PERSONALE DIPENDENTE - BENEFICI ECONOMICI E DI CARRIERA - ATTRIBUZIONE CON EFFICACIA RETROATTIVA - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
Testo
In conseguenza della intervenuta eliminazione della legge impugnata - con legge regionale del 2 marzo 1987, n. 24 - cessa la materia del contendere in ordine alla questione di legittimita` costituzionale proposta, con ricorso del Governo, avverso la legge della Regione Lazio approvata l'8 maggio e riapprovata il 24 settembre 1984 avente ad oggetto benefici economici e di carriera attribuiti, con efficacia retroattiva, al personale dipendente della stessa Regione e non previsti dall'accordo sindacale relativo al personale delle regioni a statuto ordinario (dell'aprile 1984). - S. n. 256/1984; O. n. 36/1987.
In conseguenza della intervenuta eliminazione della legge impugnata - con legge regionale del 2 marzo 1987, n. 24 - cessa la materia del contendere in ordine alla questione di legittimita` costituzionale proposta, con ricorso del Governo, avverso la legge della Regione Lazio approvata l'8 maggio e riapprovata il 24 settembre 1984 avente ad oggetto benefici economici e di carriera attribuiti, con efficacia retroattiva, al personale dipendente della stessa Regione e non previsti dall'accordo sindacale relativo al personale delle regioni a statuto ordinario (dell'aprile 1984). - S. n. 256/1984; O. n. 36/1987.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 51
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 81
Altri parametri e norme interposte
legge 29/03/1983
n. 93
art. 3
legge 29/03/1983
n. 93
art. 10