Ordinanza 294/1987 (ECLI:IT:COST:1987:294)
Massima numero 4471
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
08/07/1987; Decisione del
08/07/1987
Deposito del 28/07/1987; Pubblicazione in G. U. 16/09/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 294/87. REATO IN GENERE - PERSEGUIBILITA' D'UFFICIO O A QUERELA - PREVISIONE DELLA PERSEGUIBILITA' A QUERELA PER DETERMINATI REATI - MANCATA ESTENSIONE DELLO STESSO REGIME AD ALTRI REATI SUPPOSTI ANALOGHI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
ORD. 294/87. REATO IN GENERE - PERSEGUIBILITA' D'UFFICIO O A QUERELA - PREVISIONE DELLA PERSEGUIBILITA' A QUERELA PER DETERMINATI REATI - MANCATA ESTENSIONE DELLO STESSO REGIME AD ALTRI REATI SUPPOSTI ANALOGHI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
Con la legge n. 689 del 1981, il legislatore - facendo uso dell'ampia discrezionalita` - gia` riconosciutagli in materia e non sindacabile se non in caso di manifesta irrazionalita` - ha ragionevolmente incluso determinati reati (nella specie quelli di cui agli artt. 485 e 640 cod.pen.) nell'area della perseguibilita` a querela - escludendone, invece, altri (quali previsti negli artt. 617 ter cod.pen. e 10 l. n. 1760 del 1928) - in ragione non solo della minore gravita` dei reati (inclusi), ma anche della loro rilevante incidenza sul lavoro giudiziario, nella finalita` di conseguire, anche per questa via, una significativa deflazione dei carichi pendenti. Ne` puo` ritenersi irragionevole il mantenimento della perseguibilita` d'ufficio per un reato posto a salvaguardia dell'ordine economico - quale la frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cod.pen.) - contrario alle regole di probita` e buona fede, pericoloso sia nei confronti della massa dei consumatori sia degli stessi produttori e commercianti, nei cui confronti esso concretizza una forma di concorrenza sleale. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 617 ter cod.pen., 10 l. 5 luglio 1928, n. 1760 e 388, terzo comma, cod. pen. - nel testo sostituito con l'art. 87 l. 24 novembre 1981, n. 689 - e 98 l. 24 novembre 1981, n. 689, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 112 Cost.). - S. n. 7/1987.
Con la legge n. 689 del 1981, il legislatore - facendo uso dell'ampia discrezionalita` - gia` riconosciutagli in materia e non sindacabile se non in caso di manifesta irrazionalita` - ha ragionevolmente incluso determinati reati (nella specie quelli di cui agli artt. 485 e 640 cod.pen.) nell'area della perseguibilita` a querela - escludendone, invece, altri (quali previsti negli artt. 617 ter cod.pen. e 10 l. n. 1760 del 1928) - in ragione non solo della minore gravita` dei reati (inclusi), ma anche della loro rilevante incidenza sul lavoro giudiziario, nella finalita` di conseguire, anche per questa via, una significativa deflazione dei carichi pendenti. Ne` puo` ritenersi irragionevole il mantenimento della perseguibilita` d'ufficio per un reato posto a salvaguardia dell'ordine economico - quale la frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cod.pen.) - contrario alle regole di probita` e buona fede, pericoloso sia nei confronti della massa dei consumatori sia degli stessi produttori e commercianti, nei cui confronti esso concretizza una forma di concorrenza sleale. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 617 ter cod.pen., 10 l. 5 luglio 1928, n. 1760 e 388, terzo comma, cod. pen. - nel testo sostituito con l'art. 87 l. 24 novembre 1981, n. 689 - e 98 l. 24 novembre 1981, n. 689, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 112 Cost.). - S. n. 7/1987.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte