Ordinanza 295/1987 (ECLI:IT:COST:1987:295)
Massima numero 4472
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
08/07/1987; Decisione del
08/07/1987
Deposito del 28/07/1987; Pubblicazione in G. U. 16/09/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 295/87. ESECUZIONE PENALE - PENA PECUNIARIA - CONVERSIONE - INDIFFERIBILITA' IN CASO DI DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DEL CONDANNATO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 295/87. ESECUZIONE PENALE - PENA PECUNIARIA - CONVERSIONE - INDIFFERIBILITA' IN CASO DI DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DEL CONDANNATO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
In tema di conversione della pena pecuniaria, l'insolvibilita` del condannato e` concetto distinto dalla insolvenza, sicche` la conversione puo` essere differita in presenza di situazioni di mera insolvenza ovvero di sopravvenute difficolta` meritevoli di considerazione; e cio` anche in relazione alla specifica ipotesi di pena pecuniaria (pur se rateizzata) non pagata da chi sia stato dichiarato fallito successivamente alla sentenza di condanna. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 136 cod.pen. - nel testo sostituito con l'art. 101 della L. 24 novembre 1981 n. 689 - nella parte in cui ammette, per i reati commessi dal fallito prima della dichiarazione di fallimento, la conversione della pena pecuniaria prima della chiusura della procedura fallimentare). - cfr. S.n. 108/87.
In tema di conversione della pena pecuniaria, l'insolvibilita` del condannato e` concetto distinto dalla insolvenza, sicche` la conversione puo` essere differita in presenza di situazioni di mera insolvenza ovvero di sopravvenute difficolta` meritevoli di considerazione; e cio` anche in relazione alla specifica ipotesi di pena pecuniaria (pur se rateizzata) non pagata da chi sia stato dichiarato fallito successivamente alla sentenza di condanna. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 136 cod.pen. - nel testo sostituito con l'art. 101 della L. 24 novembre 1981 n. 689 - nella parte in cui ammette, per i reati commessi dal fallito prima della dichiarazione di fallimento, la conversione della pena pecuniaria prima della chiusura della procedura fallimentare). - cfr. S.n. 108/87.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte