Sentenza 299/1987 (ECLI:IT:COST:1987:299)
Massima numero 3641
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del  22/05/1987;  Decisione del  22/05/1987
Deposito del 30/09/1987; Pubblicazione in G. U. 07/10/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 299/87. SUCCESSIONE EREDITARIA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - CAPACITA' DI RICEVERE PER TESTAMENTO - ENTI NON RICONOSCIUTI - RITARDO NELLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DOVUTO AD ERRORE SCUSABILE - INEFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Il giudice a quo deve motivare la rilevanza dell'incidente di costituzionalita` e non limitarsi ad affermarne la sussistenza, non rientrando nei compiti della Corte costituzionale procedere al relativo esame. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 24, 30, 31, 32 e 38 Cost., e relativa all'art. 600 cod. civ., nella parte in cui non esclude l'inefficacia delle disposizioni testamentarie a favore di ente non riconosciuto in ipotesi di ritardo nella presentazione dell'istanza di riconoscimento dovuto ad errore scusabile).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 30

Costituzione  art. 31

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte