Sentenza 301/1987 (ECLI:IT:COST:1987:301)
Massima numero 3654
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del  22/05/1987;  Decisione del  22/05/1987
Deposito del 30/09/1987; Pubblicazione in G. U. 07/10/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 301/87. TRIBUTI LOCALI - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI - IMPOSTA DECENNALE - APPLICAZIONE AI REDDITI DEGLI IMMOBILI DEGLI ENTI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La destinazione ai fini di lucro del reddito ricavabile dagli immobili appartenenti agli enti non e` presupposto applicativo dell'INVIM decennale, in quanto l'imposizione e` collegata all'incremento dei valori immobiliari, che di per se` costituisce sicuro indice di capacita` contributiva, onde Il fine di pubblico interesse delle persone giuridiche private aventi scopi assistenziali e benefici non puo` invocarsi come causa esonerativa dell'imposizione. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - degli artt. 3,6, 14 e 15 del d.P.R. 26 ottobre 1973, n. 643, nella parte in cui assoggettano gli immobili degli enti di assistenza e beneficenza all'INVIM decennale). - cfr. Sent. n. 126/1979.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte