Sentenza 302/1987 (ECLI:IT:COST:1987:302)
Massima numero 3647
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente LA PERGOLA - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del
22/05/1987; Decisione del
22/05/1987
Deposito del 30/09/1987; Pubblicazione in G. U. 07/10/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 302/87. PROVINCIA DI BOLZANO - AUTORIZZAZIONE CON DECRETO MINISTERIALE ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA - NON INTERFERENZA CON LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELLA PROVINCIA IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE NON RELATIVE A GRANDI DERIVAZIONI (ART. 9, N. 9 ST. T.A.A.) - SPETTANZA ALLO STATO DELLA COMPETENZA CONTESTATA.
SENT. 302/87. PROVINCIA DI BOLZANO - AUTORIZZAZIONE CON DECRETO MINISTERIALE ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA - NON INTERFERENZA CON LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELLA PROVINCIA IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE NON RELATIVE A GRANDI DERIVAZIONI (ART. 9, N. 9 ST. T.A.A.) - SPETTANZA ALLO STATO DELLA COMPETENZA CONTESTATA.
Testo
Anteriormente all'entrata in vigore della l. 29 maggio 1982, n. 308, l'autorizzazione alla produzione di energia elettrica competeva al Ministro dell'Industria, che consentiva attraverso detto provvedimento una deroga alla disciplina introdotta con la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, in virtu' della quale l'utilizzazione delle fonti energetiche era riservata all' ENEL ovvero a determinati rapporti. L'autorizzazione, non interferisce in alcun modo sulle attribuzioni statutarie delle provincie autonome del Trentino Alto Adige in materia di acque pubbliche dalle quali l'attivita' produttiva dei privati ne resta comunque condizionata. (Spettanza allo Stato e per esso al Ministro dell'Industria della competenza a concedere l'autorizzazione alla produzione di energia elettrica). - v. S. n. 182/1987.
Anteriormente all'entrata in vigore della l. 29 maggio 1982, n. 308, l'autorizzazione alla produzione di energia elettrica competeva al Ministro dell'Industria, che consentiva attraverso detto provvedimento una deroga alla disciplina introdotta con la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, in virtu' della quale l'utilizzazione delle fonti energetiche era riservata all' ENEL ovvero a determinati rapporti. L'autorizzazione, non interferisce in alcun modo sulle attribuzioni statutarie delle provincie autonome del Trentino Alto Adige in materia di acque pubbliche dalle quali l'attivita' produttiva dei privati ne resta comunque condizionata. (Spettanza allo Stato e per esso al Ministro dell'Industria della competenza a concedere l'autorizzazione alla produzione di energia elettrica). - v. S. n. 182/1987.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 0