Sentenza 303/1987 (ECLI:IT:COST:1987:303)
Massima numero 3648
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ANDRIOLI  - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del  22/05/1987;  Decisione del  22/05/1987
Deposito del 30/09/1987; Pubblicazione in G. U. 07/10/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 303/87. ELEZIONI - ELETTORATO ATTIVO - DIRITTO - ATTRIBUZIONE AGLI INTERDETTI PER TOTALE INFERMITA' DI MENTE - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
L'attribuzione di voti ad una delle liste elettorali in competizione, in numero tale da rendere ininfluenti, in applicazione del "principio di resistenza", i voti di interdetti per totale infermita` di mente, priva di rilevanza la questione proposta, relativa alla norma che riconosce il diritto di voto a tali soggetti. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 48 e 49 Cost. - dell'art. 11 L. 13 maggio 1978, n. 180, nella parte in cui attribuisce l'elettorato attivo agli interdetti per totale infermita` di mente).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 48

Costituzione  art. 49

Altri parametri e norme interposte