Sentenza 35/2021 (ECLI:IT:COST:2021:35)
Massima numero 43709
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  09/02/2021;  Decisione del  09/02/2021
Deposito del 11/03/2021; Pubblicazione in G. U. 17/03/2021
Massime associate alla pronuncia:  43682  43683  43684  43685  43686  43687  43688  43689


Titolo
Elezioni - Norme del d.lgs. n. 235 del 2012 (c.d. "legge Severino") - Cariche elettive regionali - Sospensione di diritto in caso di condanna non definitiva per determinati reati - Possibilità, per il giudice, di valutare la proporzionalità tra il fatto oggetto di condanna e la sospensione - Omessa previsione - Denunciata violazione dei limiti convenzionali alle restrizioni dell'elettorato passivo - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Genova in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 3 Prot. addiz. CEDU - dell'art. 8, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235 del 2012, che prevede l'applicazione della misura cautelare della sospensione dalle cariche regionali come automatica conseguenza della condanna penale non definitiva per determinati reati, precludendo al giudice chiamato a pronunciarsi sul provvedimento sospensivo di valutare in concreto la proporzionalità tra i fatti oggetto di condanna e la stessa sospensione. Alla luce della giurisprudenza della Corte EDU, non è affatto necessario che l'applicazione in concreto delle misure restrittive del diritto di voto avvenga attraverso un provvedimento giurisdizionale, potendo scegliere gli Stati contraenti, in alternativa, di "incorporare" la valutazione del carattere proporzionale della misura nel testo delle loro leggi, con la precisa definizione, direttamente in esse, delle circostanze in cui la misura stessa può essere applicata, spettando poi alla medesima Corte stabilire se il risultato sia stato raggiunto, e se, in generale, la soluzione regolativa prescelta ovvero, nell'altro caso, la decisione giudiziale, siano conformi all'art. 3 Prot. addiz. CEDU. Tenuto conto di tale ampio margine di apprezzamento riconosciuto al legislatore nazionale nella disciplina del diritto di elettorato passivo, si deve ritenere che la concreta regolazione della misura della sospensione cautelare contenuta nella norma censurata operi - per la platea delimitata di soggetti ai quali si applica, per la temporaneità e la gradualità dei suoi effetti, per la legittimità dei suoi fini e per la sua adeguatezza rispetto alle specifiche esigenze cautelari perseguite - un non irragionevole bilanciamento degli interessi in gioco e in ogni caso non presenti sintomi di arbitrarietà tali da determinarne il contrasto con il parametro convenzionale indicato, come interpretato dalla Corte EDU.

Secondo il costante orientamento costituzionale, le misure dell'incandidabilità, della decadenza e della sospensione dalle cariche elettive previste nel d.lgs. n. 235 del 2012, ancorché collegate alla commissione di un illecito, non hanno carattere sanzionatorio e rappresentano solo conseguenze del venir meno di un requisito soggettivo per l'accesso alle cariche pubbliche considerate. La sospensione dalla carica, in particolare, risponde ad esigenze proprie della funzione amministrativa e della pubblica amministrazione presso cui il soggetto colpito presta servizio e costituisce, per la sua natura provvisoria, misura sicuramente cautelare. (Precedenti citati: sentenze n. 276 del 2016 e n. 236 del 2015).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  31/12/2012  n. 235  art. 8  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 3