Sentenza 304/1987 (ECLI:IT:COST:1987:304)
Massima numero 3516
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente ANDRIOLI  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  22/05/1987;  Decisione del  22/05/1987
Deposito del 30/09/1987; Pubblicazione in G. U. 07/10/1987
Massime associate alla pronuncia:  3513  3515  3518  3519


Titolo
SENT. 304/87 C. REGIONI A STATUTO SPECIALE - COMPETENZA - MATERIA - AGRICOLTURA - COMPRENDE LA POTESTA' DI DARE APPLICAZIONE AI REGOLAMENTI COMUNITARI (ART. 6, COMMA PRIMO, D.P.R. N. 616 DEL 1977) - INTERVENTI STATALI NON SORRETTI DA IDONEO PRESUPPOSTO GIUSTIFICATIVO E COSTITUZIONALE - PRECLUSIONE.

Testo
Nella materia "agricoltura" di competenza regionale e` da considerare compresa anche la potesta` di dare applicazione ai regolamenti comunitari, ai sensi dell'art. 6, comma primo, del d.P.R. n. 616 del 1977; disposizione questa applicabile - secondo un costante indirizzo giurisprudenziale e in assenza di contrarie disposizioni - anche alle Regioni e alle Province ad autonomia differenziata (come le ricorrenti). - v. S.nn. 126/1985 e 223/1984.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 4

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 8

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  24/07/1977  n. 616  art. 6