Ordinanza 307/1987 (ECLI:IT:COST:1987:307)
Massima numero 3644
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LA PERGOLA  - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del  22/05/1987;  Decisione del  22/05/1987
Deposito del 30/09/1987; Pubblicazione in G. U. 07/10/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 307/87. SANITA' PUBBLICA - PERSONALE OSPEDALIERO - COLLOCAMENTO A RIPOSO AL SESSANTACINQUESIMO ANNO DI ETA' - DEROGA - MANTENIMENTO IN SERVIZIO FINO AL SETTANTESIMO ANNO - LIMITI SOGGETTIVI DI APPLICABILITA' DEL BENEFICIO - PRECEDENTE PRONUNCIA DI NON FONDATEZZA (SENT. N. 134/1986) - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Intervenuta pronuncia di infondatezza di una questione incidentale di legittimita` costituzionale, vanno dichiarate manifestamente infondate le analoghe questioni rimesse alla Corte con ordinanze che non prospettino profili ulteriori o diversi rispetto a quelli gia` esaminati. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale - sollevate in riferimento all'art. 3 Cost. e gia` dichiarate infondate con sent. n. 134/1986 - degli artt. 1 e 6, L. 10 maggio 1964, n. 336, e 5, D.L. 2 luglio 1982 n. 402, come convertito con modifiche nella L. 3 settembre 1982 n. 627, nella parte concernente il mancato riconoscimento ad alcune categorie di sanitari ospedalieri del beneficio del trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di eta`).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte