Sentenza 36/2021 (ECLI:IT:COST:2021:36)
Massima numero 43637
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
09/02/2021; Decisione del
09/02/2021
Deposito del 12/03/2021; Pubblicazione in G. U. 17/03/2021
Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia - Procedure selettive concorsuali delle aziende sanitarie per l'assunzione, nei ruoli, di personale dirigente medico/veterinario e dirigente sanitario non medico - Valorizzazione del possesso di comprovate esperienze acquisite nel corso di rapporti convenzionali previsti da precedenti leggi regionali - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile e dei principi fondamentali in materia di disciplina delle professioni - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia - Procedure selettive concorsuali delle aziende sanitarie per l'assunzione, nei ruoli, di personale dirigente medico/veterinario e dirigente sanitario non medico - Valorizzazione del possesso di comprovate esperienze acquisite nel corso di rapporti convenzionali previsti da precedenti leggi regionali - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile e dei principi fondamentali in materia di disciplina delle professioni - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, commi secondo, lett. l), e terzo, Cost. - dell'art. 10 della legge reg. Puglia n. 52 del 2019 che - nell'ambito delle procedure selettive concorsuali delle aziende sanitarie per l'assunzione, nei ruoli, di personale dirigente medico/veterinario e dirigente sanitario non medico - valorizza il possesso di comprovate esperienze acquisite nel corso di rapporti convenzionali previsti da precedenti leggi regionali. La disciplina regionale impugnata è riconducibile alla competenza concorrente nella materia della tutela della salute, in quanto costituisce un riflesso del sistema organizzativo e funzionale adottato dalla Regione per adempiere alle esigenze del Servizio sanitario nazionale. Essa non presenta alcun collegamento con la disciplina delle professioni, anch'essa rientrante nella competenza concorrente, né con la materia dell'ordinamento civile, visto che non interviene a definire diritti e obblighi di un rapporto di lavoro già sorto, ma si colloca in una fase antecedente allo stesso. (Precedenti citati: sentenze n. 77 del 2020 e n. 20 del 2020).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, commi secondo, lett. l), e terzo, Cost. - dell'art. 10 della legge reg. Puglia n. 52 del 2019 che - nell'ambito delle procedure selettive concorsuali delle aziende sanitarie per l'assunzione, nei ruoli, di personale dirigente medico/veterinario e dirigente sanitario non medico - valorizza il possesso di comprovate esperienze acquisite nel corso di rapporti convenzionali previsti da precedenti leggi regionali. La disciplina regionale impugnata è riconducibile alla competenza concorrente nella materia della tutela della salute, in quanto costituisce un riflesso del sistema organizzativo e funzionale adottato dalla Regione per adempiere alle esigenze del Servizio sanitario nazionale. Essa non presenta alcun collegamento con la disciplina delle professioni, anch'essa rientrante nella competenza concorrente, né con la materia dell'ordinamento civile, visto che non interviene a definire diritti e obblighi di un rapporto di lavoro già sorto, ma si colloca in una fase antecedente allo stesso. (Precedenti citati: sentenze n. 77 del 2020 e n. 20 del 2020).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
30/11/2019
n. 52
art. 10
co.
legge della Regione Puglia
28/12/2018
n. 67
art. 72
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte