Sentenza 310/1987 (ECLI:IT:COST:1987:310)
Massima numero 3652
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
30/09/1987; Decisione del
30/09/1987
Deposito del 08/10/1987; Pubblicazione in G. U. 14/10/1987
Massime associate alla pronuncia:
3653
Titolo
SENT. 310/87 A. LOCAZIONE - IMMOBILI URBANI ADIBITI AD USO ABITATIVO - CONTRATTI - PROROGA LEGALE - CONDUTTORI AVENTI UN REDDITO COMPLESSIVO NETTO NON SUPERIORE A OTTO MILIONI DI LIRE - OMESSA CONSIDERAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE DEL CONDUTTORE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 310/87 A. LOCAZIONE - IMMOBILI URBANI ADIBITI AD USO ABITATIVO - CONTRATTI - PROROGA LEGALE - CONDUTTORI AVENTI UN REDDITO COMPLESSIVO NETTO NON SUPERIORE A OTTO MILIONI DI LIRE - OMESSA CONSIDERAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE DEL CONDUTTORE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il requisito del reddito annuo percepito, al quale il legislatore, nella sua discrezionalita`, ha fatto ricorso, ai fini della individuazione dei conduttori meritevoli di essere ammessi al beneficio della proroga legale dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, costituisce un dato obiettivo di facile accertamento, atto a rendere la definizione delle relative controversie agevole e sollecita. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 65, comma quarto, L. 27 luglio 1978, n. 392, in relazione all'art. 1 D.L. 24 giugno 1978, n. 298, convertito in L. 28 luglio 1978, n. 395, nella parte in cui stabilisce l'applicazione della proroga legale ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, stipulati con conduttori che abbiano un reddito complessivo netto non superiore a otto milioni di lire, senza considerare il numero dei componenti la loro famiglia). - cfr. Sent. n. 132/1980.
Il requisito del reddito annuo percepito, al quale il legislatore, nella sua discrezionalita`, ha fatto ricorso, ai fini della individuazione dei conduttori meritevoli di essere ammessi al beneficio della proroga legale dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, costituisce un dato obiettivo di facile accertamento, atto a rendere la definizione delle relative controversie agevole e sollecita. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 65, comma quarto, L. 27 luglio 1978, n. 392, in relazione all'art. 1 D.L. 24 giugno 1978, n. 298, convertito in L. 28 luglio 1978, n. 395, nella parte in cui stabilisce l'applicazione della proroga legale ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, stipulati con conduttori che abbiano un reddito complessivo netto non superiore a otto milioni di lire, senza considerare il numero dei componenti la loro famiglia). - cfr. Sent. n. 132/1980.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte