Sentenza 310/1987 (ECLI:IT:COST:1987:310)
Massima numero 3653
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  30/09/1987;  Decisione del  30/09/1987
Deposito del 08/10/1987; Pubblicazione in G. U. 14/10/1987
Massime associate alla pronuncia:  3652


Titolo
SENT. 310/87 B. LOCAZIONE - IMMOBILI URBANI ADIBITI AD USO ABITATIVO - CONTRATTI- PROROGA LEGALE - CONDUTTORI AVENTI UN REDDITO COMPLESSIVO NETTO NON SUPERIORE A OTTO MILIONI DI LIRE - OMESSA PREVISIONE DI UN ADEGUAMENTO DEL REDDITO IN CORRELAZIONE AL MUTAMENTO DEL COSTO DELLA VITA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La previsione di un sistema di adeguamento automatico (al costo della vita) del reddito, utile ai fini della proroga legale dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, costituisce una scelta discrezionale (nell'an e nel quomodo) riservata al legislatore e l'omessa sua previsione non e` irrazionale quando, come nella specie, la proroga concessa e` limitata ad un ristretto spazio temporale (un mese), che esclude l'operativita` dell'adeguamento. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 65, comma quarto, L. 27 luglio 1978, n. 392, in relazione all'art. 1 D.L. 24 giugno 1978, n. 298, convertito in L. 28 luglio 1978, n. 395, nella parte in cui, subordinando al reddito complessivo netto non superiore ad otto milioni di lire il diritto alla proroga legale dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, non prevede l'adeguamento del reddito al mutamento del costo della vita). - cfr. Sent. n. 132/1980.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte