Ordinanza 311/1987 (ECLI:IT:COST:1987:311)
Massima numero 3537
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  30/09/1987;  Decisione del  30/09/1987
Deposito del 08/10/1987; Pubblicazione in G. U. 14/10/1987
Massime associate alla pronuncia:  3538  3539


Titolo
ORD. 311/87 A. TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1971 - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI - DETERMINAZIONE DELL'INCREMENTO IMPONIBILE - INCLUSIONE DELLA COMPONENTE IMPUTABILE ALLA SVALUTAZIONE MONETARIA - PRECEDENTE PRONUNCIA DI NON FONDATEZZA (SENT. N.126/1972) - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Intervenuta pronuncia di non fondatezza di una questione incidentale di legittimita` costituzionale, sono dichiarate manifestamente infondate le analoghe questioni riproposte sotto profili non diversi od ulteriori. (Manifesta infondatezza della questione relativa agli artt. 6 e 14, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 - come modificati dagli artt. 1, d.P.R. 23 dicembre 1974 n. 688, e 8, l. 16 dicembre 1974 n. 904 - nella parte in cui non prevedono che l'imponibile In.v.im. sia depurato dalla componente imputabile alla svalutazione monetaria; questione - in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - dichiarata non fondata con precedente sent. n. 126/1979).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte