Ordinanza 311/1987 (ECLI:IT:COST:1987:311)
Massima numero 3539
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  30/09/1987;  Decisione del  30/09/1987
Deposito del 08/10/1987; Pubblicazione in G. U. 14/10/1987
Massime associate alla pronuncia:  3537  3538


Titolo
ORD. 311/87 C. TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1971 - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI - ALIQUOTE - OMESSA MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM IN PUNTO DI NON MANIFESTA INFONDATEZZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Ai fini dell'ammissibilita` della questione incidentale di legittimita` costituzionale, il giudice a quo deve motivarne la rilevanza, ne` puo` prospettarne la non manifesta infondatezza solo per relationem. (Manifesta inammissibilita` della questione - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 15, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte