Ordinanza 313/1987 (ECLI:IT:COST:1987:313)
Massima numero 3540
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  30/09/1987;  Decisione del  30/09/1987
Deposito del 08/10/1987; Pubblicazione in G. U. 14/10/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 313/87. MATRIMONIO CONCORDATARIO - CELEBRAZIONE - POTERE DEL GIUDICE DI DISPORRE LA SOSPENSIONE IN PRESENZA DI ISTANZA DI INTERDIZIONE DI UNO DEI NUBENDI - ESCLUSIONE - JUS SUPERVENIENS ART. 13, COMMA PRIMO, DELL'ACCORDO FIRMATO A ROMA IL 18 FEBBRAIO 1984, RESO ESECUTIVO CON L. 25 MARZO 1985, N.121 - NECESSITA' DI RIESAME DELLA RILEVANZA - COMPETENZA DEL GIUDICE A QUO - RESTITUZIONE ATTI.

Testo
Il riesame della rilevanza dell'incidente di costituzionalita` alla luce dello jus superveniens intervenuto posteriormente alla rimessione della questione, e` di competenza del giudice a quo, cui vanno, a tal fine, restituiti gli atti (Restituzione degli atti relativi alla questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art.3 Cost. - dell'art. 7, ult. co., l. n. 847 del 1929 - censurato per la parte in cui non consente all'autorita` giudiziaria di disporre la sospensione del matrimonio "concordatario" quando vi sia istanza di interdizione di uno dei nubendi - abrogato in forza del sopravvenuto art.13, comma primo, dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, cui e` stato dato esecuzione con l.25 marzo 1985, n. 121).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte