Sentenza 36/2021 (ECLI:IT:COST:2021:36)
Massima numero 43638
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  09/02/2021;  Decisione del  09/02/2021
Deposito del 12/03/2021; Pubblicazione in G. U. 17/03/2021
Massime associate alla pronuncia:  43637  43639  43640  43641  43642  43643  43644


Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia - Medici specialisti ambulatoriali titolari di rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale (SSN) - Inquadramento, a domanda, con il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza - Equiparazione a tutti gli effetti agli specialisti convenzionati, anche ai fini della legittimazione alla nomina e alla partecipazione nei comitati paritetici e negli organismi di rappresentanza - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. - degli artt. 35 e 45 della legge reg. Puglia n. 52 del 2019, secondo cui i medici specialisti ambulatoriali, titolari di rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale (SSN), possono, a domanda, essere inquadrati con il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) della dirigenza, con equiparazione a tutti gli effetti agli specialisti convenzionati, anche ai fini della legittimazione alla nomina e alla partecipazione nei comitati paritetici e negli organismi di rappresentanza. Il ricorso si limita a richiamare le due norme oggetto di censura e omette di illustrare il quadro normativo entro cui si collocano.

L'unicità del rapporto di lavoro alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale serve, in primo luogo, a garantire al servizio sanitario pubblico massima efficienza e funzionalità operativa. (Precedente citato: sentenza n. 238 del 2018).

Secondo la giurisprudenza costituzionale, l'esigenza di un'adeguata motivazione a fondamento dell'impugnazione si pone in termini ancora più rigorosi nei giudizi proposti in via principale rispetto a quelli instaurati in via incidentale. (Precedente citato: sentenza n. 20 del 2021).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  30/11/2019  n. 52  art. 35  co. 

legge della Regione Puglia  04/08/2004  n. 14  art. 10  co. 1

legge della Regione Puglia  30/11/2019  n. 52  art. 45  co. 

legge della Regione Puglia  04/08/2004  n. 14  art. 10  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte