Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia - Medici specialisti ambulatoriali titolari di rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale (SSN) - Inquadramento, a domanda, con il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza - Equiparazione a tutti gli effetti agli specialisti convenzionati, anche ai fini della legittimazione alla nomina e alla partecipazione nei comitati paritetici e negli organismi di rappresentanza - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. - degli artt. 35 e 45 della legge reg. Puglia n. 52 del 2019, secondo cui i medici specialisti ambulatoriali, titolari di rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale (SSN), possono, a domanda, essere inquadrati con il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) della dirigenza, con equiparazione a tutti gli effetti agli specialisti convenzionati, anche ai fini della legittimazione alla nomina e alla partecipazione nei comitati paritetici e negli organismi di rappresentanza. Il ricorso si limita a richiamare le due norme oggetto di censura e omette di illustrare il quadro normativo entro cui si collocano.
L'unicità del rapporto di lavoro alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale serve, in primo luogo, a garantire al servizio sanitario pubblico massima efficienza e funzionalità operativa. (Precedente citato: sentenza n. 238 del 2018).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, l'esigenza di un'adeguata motivazione a fondamento dell'impugnazione si pone in termini ancora più rigorosi nei giudizi proposti in via principale rispetto a quelli instaurati in via incidentale. (Precedente citato: sentenza n. 20 del 2021).