Ordinanza 315/1987 (ECLI:IT:COST:1987:315)
Massima numero 3599
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  14/10/1987;  Decisione del  14/10/1987
Deposito del 22/10/1987; Pubblicazione in G. U. 04/11/1987
Massime associate alla pronuncia:  3600


Titolo
ORD. 315/87 A. TRIBUTI LOCALI - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI - INCREMENTO DI VALORE DICHIARATO DAL CONTRIBUENTE - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO SUPERIORE DI OLTRE UN QUARTO - APPLICAZIONE DI UNA SOPRATTASSA - RIDUZIONE NEL CASO DI OMESSA IMPUGNAZIONE O ADESIONE DEL CONTRIBUENTE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Le scelte del legislatore in materia sanzionatoria non sono sindacabili nel giudizio di costituzionalita` se non si rivelino irragionevoli; ne` e` irragionevole, al fine di evitare evasioni fiscali, l'applicazione di una soprattassa o di una pena pecuniaria per inesatta dichiarazione in ordine al valore di un immobile trasferito. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 24, terzo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 il quale, prevedendo una soprattassa pari al cinquanta per cento della maggiore imposta dovuta, qualora l'incremento di valore definito dall'ufficio superi di oltre un quarto l'incremento di valore dichiarato, riduce alla meta` detta soprattassa nel caso di definizione per omessa impugnazione o per adesione del contribuente stesso).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte