Ordinanza 315/1987 (ECLI:IT:COST:1987:315)
Massima numero 3600
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
14/10/1987; Decisione del
14/10/1987
Deposito del 22/10/1987; Pubblicazione in G. U. 04/11/1987
Massime associate alla pronuncia:
3599
Titolo
ORD. 315/87 B. REGISTRO (IMPOSTA DI) - INSUFFICIENTE DICHIARAZIONE DEL VALORE DI UN IMMOBILE - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO SUPERIORE DI OLTRE UN QUARTO - PENA PECUNIARIA - SOPRATTASSA - ATTENUAZIONE NEL CASO DI ACCERTAMENTO DIVENUTO DEFINITIVO PER ADESIONE DEL CONTRIBUENTE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 315/87 B. REGISTRO (IMPOSTA DI) - INSUFFICIENTE DICHIARAZIONE DEL VALORE DI UN IMMOBILE - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO SUPERIORE DI OLTRE UN QUARTO - PENA PECUNIARIA - SOPRATTASSA - ATTENUAZIONE NEL CASO DI ACCERTAMENTO DIVENUTO DEFINITIVO PER ADESIONE DEL CONTRIBUENTE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Le scelte discrezionali del legislatore in materia sanzionatoria non sono sindacabili nel giudizio di costituzionalita` se non si rivelino irragionevoli; ne` e` irragionevole, al fine di evitare evasioni fiscali, l'applicazione di una soprattassa o di una pena pecuniaria per inesatta dichiarazione in ordine al valore di un immobile. ( Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 69, comma secondo, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 il quale prevedendo una pena pecuniaria, nel caso di valore accertato dall'ufficio che superi di oltre un quarto il valore dichiarato, ne dispone l'attenuazione qualora l'accertamento sia divenuto definitivo per adesione del contribuente stesso.
Le scelte discrezionali del legislatore in materia sanzionatoria non sono sindacabili nel giudizio di costituzionalita` se non si rivelino irragionevoli; ne` e` irragionevole, al fine di evitare evasioni fiscali, l'applicazione di una soprattassa o di una pena pecuniaria per inesatta dichiarazione in ordine al valore di un immobile. ( Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 69, comma secondo, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 il quale prevedendo una pena pecuniaria, nel caso di valore accertato dall'ufficio che superi di oltre un quarto il valore dichiarato, ne dispone l'attenuazione qualora l'accertamento sia divenuto definitivo per adesione del contribuente stesso.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte