Ordinanza 316/1987 (ECLI:IT:COST:1987:316)
Massima numero 3536
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  14/10/1987;  Decisione del  14/10/1987
Deposito del 22/10/1987; Pubblicazione in G. U. 04/11/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 316/87. TRIBUTI IN GENERE - DICHIARAZIONE REDDITI - DICHIARAZIONE CONGIUNTA DEI CONIUGI - ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' SOLIDALE - MANIFESTA NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - ART. 17, ULTIMO COMMA, L. 13 APRILE 1977 N. 114 - ARTT. 3 E 53 COST.

Testo
La responsabilita` solidale che, in caso di "dichiarazione congiunta" dei redditi, ciascun coniuge assume per i debiti fiscali dell'altro, non puo` considerarsi irrazionale ne` lesiva del principio di adeguatezza del tributo alla capacita` contributiva, perche` - sotto il primo profilo - e` rimessa ai contribuenti la scelta di presentare dichiarazioni distinte ovvero unica dichiarazione (con i vantaggi ed oneri a questa connessi), mentre - sotto il secondo profilo - ben puo` la legge estendere la responsabilita` del debitore principale ad altri soggetti "comunque non estranei alla posizione giuridica cui inerisce il rapporto tributario". (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale relativa all'art. 17, ultimo comma, l. 13 aprile 1977 n. 114, in riferimento agli artt, 3 e 53 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte