Ordinanza 317/1987 (ECLI:IT:COST:1987:317)
Massima numero 3502
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  14/10/1987;  Decisione del  14/10/1987
Deposito del 22/10/1987; Pubblicazione in G. U. 04/11/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 317/87. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DICHIARAZIONE ANNUALE - PRESENTAZIONE CON RITARDO SUPERIORE AI 30 GIORNI - APPLICAZIONE, A DECORRERE DAL 1^ GENNAIO 1973, DELLE SANZIONI PREVISTE PER L'OMESSA PRESENTAZIONE - JUS SUPERVENIENS (ARTT. 5, L.22 DICEMBRE 1980 N. 882; 25, 29 E 30, D.L. 10 LUGLIO 1982 N. 429, CONV. IN L. N. 516 DEL 1982) - NECESSITA' DI RIESAME DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Testo
Sopravvenuta - posteriormente alla rimessione della questione di legittimita` costituzionale - una normativa che incida su quella denunciata, spetta al giudice a quo (cui vanno a tal fine restituiti gli atti) valutare se persista o meno, alla stregua dello jus superveniens, la rilevanza dell'incidente (Restituzione degli atti relativi alla questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 25, comma secondo, Cost. - degli artt. 37, comma sesto, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, come integrato dal d.P.R. 29 gennaio 1979 n. 24, e 3, comma quarto, dello stesso d.P.R. n. 24, come sostituito dall'art. 7, d.P.R. 31 marzo 1979 n. 94, secondo cui le dichiarazioni IVA presentate con ritardo superiore a trenta giorni si considerano omesse a tutti gli effetti. La normativa sopravvenuta - costituita dagli artt. 5, l. n. 882 del 1980, e 25, 29 e 30, d.l. n. 429, conv. con l. n. 516 del 1982 - dispone, in via di sanatoria, l'inapplicabilita` di sanzioni per precedenti violazioni delle norme IVA, o consente al contribuente di evitarne l'irrogazione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25  co. 2

Altri parametri e norme interposte