Ordinanza 319/1987 (ECLI:IT:COST:1987:319)
Massima numero 3505
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
14/10/1987; Decisione del
14/10/1987
Deposito del 22/10/1987; Pubblicazione in G. U. 04/11/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 319/87. INDUSTRA - INDUSTRIALIZZAZIONE DELLE ZONE DEPRESSE DEL CENTRO-NORD - IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE - ESENZIONE DECENNALE DALLE IMPOSTE SUL REDDITO - INAPPLICABILITA' ALLE IMPRESE PRODUTTRICI DI SERVIZI - RICHIESTA DI INTERVENTO RIENTRANTE NELLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 319/87. INDUSTRA - INDUSTRIALIZZAZIONE DELLE ZONE DEPRESSE DEL CENTRO-NORD - IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE - ESENZIONE DECENNALE DALLE IMPOSTE SUL REDDITO - INAPPLICABILITA' ALLE IMPRESE PRODUTTRICI DI SERVIZI - RICHIESTA DI INTERVENTO RIENTRANTE NELLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
La concessione (art. 8, l. n. 614 del 1966) di un'esenzione decennale dalle imposte sul reddito soltanto a quelle, tra le imprese di nuova costituzione nelle zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale, dotate di impianti industriali e artigianali, corrisponde alla finalita` (discrezionalmente apprezzata dal legislatore e non sindacabile dalla Corte costituzionale, se non viziata da irragionevolezza) di sviluppare in dette zone lo stabilimento di attivita` produttive con impianti fissi di una certa consistenza, prevenendo, nel contempo, facili evasioni fiscali. L' estensione del predetto beneficio alle imprese produttrici di servizi rientra, pertanto, nella sfera di discrezionalita` riservata al legislatore.(Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., e relativa all'art. 8, l. n. 614 cit., nella parte in cui non prevede siffatta estensione).
La concessione (art. 8, l. n. 614 del 1966) di un'esenzione decennale dalle imposte sul reddito soltanto a quelle, tra le imprese di nuova costituzione nelle zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale, dotate di impianti industriali e artigianali, corrisponde alla finalita` (discrezionalmente apprezzata dal legislatore e non sindacabile dalla Corte costituzionale, se non viziata da irragionevolezza) di sviluppare in dette zone lo stabilimento di attivita` produttive con impianti fissi di una certa consistenza, prevenendo, nel contempo, facili evasioni fiscali. L' estensione del predetto beneficio alle imprese produttrici di servizi rientra, pertanto, nella sfera di discrezionalita` riservata al legislatore.(Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., e relativa all'art. 8, l. n. 614 cit., nella parte in cui non prevede siffatta estensione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte