Ordinanza 319/1987 (ECLI:IT:COST:1987:319)
Massima numero 3505
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  14/10/1987;  Decisione del  14/10/1987
Deposito del 22/10/1987; Pubblicazione in G. U. 04/11/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 319/87. INDUSTRA - INDUSTRIALIZZAZIONE DELLE ZONE DEPRESSE DEL CENTRO-NORD - IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE - ESENZIONE DECENNALE DALLE IMPOSTE SUL REDDITO - INAPPLICABILITA' ALLE IMPRESE PRODUTTRICI DI SERVIZI - RICHIESTA DI INTERVENTO RIENTRANTE NELLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
La concessione (art. 8, l. n. 614 del 1966) di un'esenzione decennale dalle imposte sul reddito soltanto a quelle, tra le imprese di nuova costituzione nelle zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale, dotate di impianti industriali e artigianali, corrisponde alla finalita` (discrezionalmente apprezzata dal legislatore e non sindacabile dalla Corte costituzionale, se non viziata da irragionevolezza) di sviluppare in dette zone lo stabilimento di attivita` produttive con impianti fissi di una certa consistenza, prevenendo, nel contempo, facili evasioni fiscali. L' estensione del predetto beneficio alle imprese produttrici di servizi rientra, pertanto, nella sfera di discrezionalita` riservata al legislatore.(Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., e relativa all'art. 8, l. n. 614 cit., nella parte in cui non prevede siffatta estensione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte