Ordinanza 320/1987 (ECLI:IT:COST:1987:320)
Massima numero 3525
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
14/10/1987; Decisione del
14/10/1987
Deposito del 22/10/1987; Pubblicazione in G. U. 04/11/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 320/87. TRIBUTI IN GENERE - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1971 - LIQUIDAZIONE AGEVOLATA (CD. CONDONO FISCALE) - ACQUISIZIONE DEI NECESSARI ELEMENTI - DECISIONE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO EMESSA MA NON ANCORA NOTIFICATA AL 31 OTTOBRE 1973 - POSSIBILITA' DI FAR RIFERIMENTO ALL'IMPONIBILE IN ESSA DETERMINATO - ESCLUSIONE - PRECEDENTE PRONUNCIA DI NON FONDATEZZA (SENT. N. 96/1980) - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 320/87. TRIBUTI IN GENERE - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1971 - LIQUIDAZIONE AGEVOLATA (CD. CONDONO FISCALE) - ACQUISIZIONE DEI NECESSARI ELEMENTI - DECISIONE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO EMESSA MA NON ANCORA NOTIFICATA AL 31 OTTOBRE 1973 - POSSIBILITA' DI FAR RIFERIMENTO ALL'IMPONIBILE IN ESSA DETERMINATO - ESCLUSIONE - PRECEDENTE PRONUNCIA DI NON FONDATEZZA (SENT. N. 96/1980) - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Ai fini della liquidazione agevolata di imposte vigenti anteriormente all'entrata in vigore della riforma tributaria, ragionevolmente il legislatore ha fissato - quale che fosse la fase in cui si trovavano i rapporti tributari e le connesse controversie - un termine (31 ottobre 1973) per l'acquisizione degli elementi previsti dall'art. 2, d.l. 5 novembre 1973 n. 660, conv. in l. n. 823 del 1973, corrispondendo cosi` all'esigenza eccezionale di semplificare al massimo gli accertamenti e le operazioni per la liquidazione stessa. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - relativa all'art. 2, lett. b, d.l. n. 660 cit., come sopra convertito, nella parte in cui non consente di operare la liquidazione agevolata sulla base dell'imponibile determinato da una decisione della Commissione tributaria di primo grado, emessa ma non ancora notificata al 31 ottobre 1973; la medesima questione, sia pure riferita alla lett. a, anziche` alla lett. b, dell'art. 2 cit., era stata dichiarata non fondata in precedente sent. n. 96/1980).
Ai fini della liquidazione agevolata di imposte vigenti anteriormente all'entrata in vigore della riforma tributaria, ragionevolmente il legislatore ha fissato - quale che fosse la fase in cui si trovavano i rapporti tributari e le connesse controversie - un termine (31 ottobre 1973) per l'acquisizione degli elementi previsti dall'art. 2, d.l. 5 novembre 1973 n. 660, conv. in l. n. 823 del 1973, corrispondendo cosi` all'esigenza eccezionale di semplificare al massimo gli accertamenti e le operazioni per la liquidazione stessa. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - relativa all'art. 2, lett. b, d.l. n. 660 cit., come sopra convertito, nella parte in cui non consente di operare la liquidazione agevolata sulla base dell'imponibile determinato da una decisione della Commissione tributaria di primo grado, emessa ma non ancora notificata al 31 ottobre 1973; la medesima questione, sia pure riferita alla lett. a, anziche` alla lett. b, dell'art. 2 cit., era stata dichiarata non fondata in precedente sent. n. 96/1980).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte