Ordinanza 321/1987 (ECLI:IT:COST:1987:321)
Massima numero 3601
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
14/10/1987; Decisione del
14/10/1987
Deposito del 22/10/1987; Pubblicazione in G. U. 04/11/1987
Massime associate alla pronuncia:
3602
Titolo
ORD. 321/87 A. TRIBUTI IN GENERE - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - PRESUNZIONI TRIBUTARIE.
ORD. 321/87 A. TRIBUTI IN GENERE - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - PRESUNZIONI TRIBUTARIE.
Testo
Le presunzioni tributarie non possono considerarsi costituzionalmente illegittime quando ragionevolmente si fondino su indici in concreto rivelatori di ricchezza e non si risolvano, percio`, in una base fittizia dell'imposizione; e ben puo` il legislatore desumere l'esistenza di un reddito o di un intento speculativo da elementi indiziari precisi e concordanti. - v. Sent. n. 156/1987
Le presunzioni tributarie non possono considerarsi costituzionalmente illegittime quando ragionevolmente si fondino su indici in concreto rivelatori di ricchezza e non si risolvano, percio`, in una base fittizia dell'imposizione; e ben puo` il legislatore desumere l'esistenza di un reddito o di un intento speculativo da elementi indiziari precisi e concordanti. - v. Sent. n. 156/1987
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte
legge 09/10/1971
n. 825
art. 245