Sentenza 36/2021 (ECLI:IT:COST:2021:36)
Massima numero 43639
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  09/02/2021;  Decisione del  09/02/2021
Deposito del 12/03/2021; Pubblicazione in G. U. 17/03/2021
Massime associate alla pronuncia:  43637  43638  43640  43641  43642  43643  43644


Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia - Disposizioni in materia di rapporto dei dirigenti sanitari alle dipendenze del Servizio sanitario regionale (SSR) - Riordino e disciplina dell'esclusività del rapporto dei dirigenti sanitari - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza statale nella materia, di competenza concorrente, della tutela della salute - Motivazione carente e generica - Inammissibilità della questione.

Testo
È dichiarata inammissibile, per carenza e genericità della motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 44 della legge reg. Puglia n. 52 del 2019, secondo cui la Giunta regionale riordina e disciplina le modalità di utilizzo dell'istituto della esclusività del rapporto dei dirigenti sanitari alle dipendenze del Servizio sanitario regionale (SSR). L'argomentazione è formulata in modo generico, poiché il ricorrente non chiarisce in che modo la norma impugnata, pur richiamando la disciplina di cui agli artt. 15-quater e 15-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, consentirebbe alla Giunta regionale di adottare provvedimenti in contrasto con tale disciplina.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  30/11/2019  n. 52  art. 44  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  30/12/1992  n. 502  art. 15  quater

decreto legislativo  30/12/1992  n. 502  art. 15  quinques