Ordinanza 321/1987 (ECLI:IT:COST:1987:321)
Massima numero 3602
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
14/10/1987; Decisione del
14/10/1987
Deposito del 22/10/1987; Pubblicazione in G. U. 04/11/1987
Massime associate alla pronuncia:
3601
Titolo
ORD. 321/87 B. I.R.PE.F.(IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) - DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO - ACQUISTO E VENDITA DI BENI IMMOBILI NON DESTINATI ALLA UTILIZZAZIONE PERSONALE DELL'ACQUIRENTE E DEI FAMILIARI - PRESUNZIONE ASSOLUTA DI INTENTO SPECULATIVO - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE DELEGATO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 321/87 B. I.R.PE.F.(IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) - DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO - ACQUISTO E VENDITA DI BENI IMMOBILI NON DESTINATI ALLA UTILIZZAZIONE PERSONALE DELL'ACQUIRENTE E DEI FAMILIARI - PRESUNZIONE ASSOLUTA DI INTENTO SPECULATIVO - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE DELEGATO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Le delega legislativa di cui all'art. 76 Cost. non e` finalizzata ad eliminare ogni discrezionalita` del legislatore delegato bensi` solo a circoscriverla in modo che resti sempre salvo il potere di valutare le specifiche e complesse situazioni da disciplinare; ne consegue che la previsione, in sede di delega, della tassazione di un reddito - nella specie, plusvalenze realizzate da persone fisiche - non esclude il ricorso a presunzioni legali. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 cost. - dell'art. 76 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, il cui n. 2 considera tra i redditi derivanti da operazioni speculative, senza possibilita` di prove contrarie, l'acquisto e la vendita di beni immobili non destinati alla utilizzazione personale da parte dell'acquirente o dei familiari, se il periodo di tempo intercorrente tra l'acquisto e la vendita non e` superiore a cinque anni). v. sent. nn. 42/1980; 107/1971; 99/1968; 50/1965.
Le delega legislativa di cui all'art. 76 Cost. non e` finalizzata ad eliminare ogni discrezionalita` del legislatore delegato bensi` solo a circoscriverla in modo che resti sempre salvo il potere di valutare le specifiche e complesse situazioni da disciplinare; ne consegue che la previsione, in sede di delega, della tassazione di un reddito - nella specie, plusvalenze realizzate da persone fisiche - non esclude il ricorso a presunzioni legali. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 cost. - dell'art. 76 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, il cui n. 2 considera tra i redditi derivanti da operazioni speculative, senza possibilita` di prove contrarie, l'acquisto e la vendita di beni immobili non destinati alla utilizzazione personale da parte dell'acquirente o dei familiari, se il periodo di tempo intercorrente tra l'acquisto e la vendita non e` superiore a cinque anni). v. sent. nn. 42/1980; 107/1971; 99/1968; 50/1965.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte
legge 09/10/1971
n. 825
art. 2 n.5