Ordinanza 322/1987 (ECLI:IT:COST:1987:322)
Massima numero 3572
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
14/10/1987; Decisione del
14/10/1987
Deposito del 22/10/1987; Pubblicazione in G. U. 04/11/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 322/87. TRIBUTI IN GENERE - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1971 - IN GENERE - RISCOSSIONE - RITARDATA ISCRIZIONE A RUOLO - APPLICAZIONE DELLE MAGGIORAZIONI DI CUI ALL'ART. 184-BIS, T.U. 29 GENNAIO 1958, N. 645 - ESCLUSIONE PER I PERIODI SUCCESSIVI AL 31 DICEMBRE 1973 - APPLICABILITA', DAL 1^ GENNAIO 1973, DEGLI INTERESSI DI CUI ALL'ART.20, D.P.R. N. 602/1973 - TRATTAMENTO DIFFERENZIATO NEL TEMPO PER EFFETTO DI MODIFICA LEGISLATIVA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 322/87. TRIBUTI IN GENERE - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1971 - IN GENERE - RISCOSSIONE - RITARDATA ISCRIZIONE A RUOLO - APPLICAZIONE DELLE MAGGIORAZIONI DI CUI ALL'ART. 184-BIS, T.U. 29 GENNAIO 1958, N. 645 - ESCLUSIONE PER I PERIODI SUCCESSIVI AL 31 DICEMBRE 1973 - APPLICABILITA', DAL 1^ GENNAIO 1973, DEGLI INTERESSI DI CUI ALL'ART.20, D.P.R. N. 602/1973 - TRATTAMENTO DIFFERENZIATO NEL TEMPO PER EFFETTO DI MODIFICA LEGISLATIVA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'intervenuta abrogazione, ad opera degli artt. 100 e 104, d.P.R. n. 602 del 1973, dell'art. 184-bis, d.P.R. n. 645 del 1958 - disponente l'applicazione di "maggiorazioni" per la ritardata iscrizione a ruolo dei tributi diretti soppressi dalla "riforma" - non esclude che ai medesimi tributi siano applicabili, per i periodi di ritardo successivi al 31 dicembre 1973, gli interessi di cui all'art. 20, d.P.R. n. 602 cit.; ne` contrasta con il principio di eguaglianza il fatto che alla stessa categoria di soggetti (contribuenti interessati dalla tardiva iscrizione a ruolo delle maggiori imposte) si applichi un trattamento differenziato per effetto del mutamento della disciplina legislativa, giacche` il trascorrere del tempo costituisce di per se` un elemento differenziatore (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art.3 Cost. - degli artt. 100 e 104, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui implicitamente abrogano l'art. 184-bis, d.P.R. n. 645 cit.). cfr. S. nn. 159/1987; 283/1984; 122/1980; 138/1079 e 65/1979.
L'intervenuta abrogazione, ad opera degli artt. 100 e 104, d.P.R. n. 602 del 1973, dell'art. 184-bis, d.P.R. n. 645 del 1958 - disponente l'applicazione di "maggiorazioni" per la ritardata iscrizione a ruolo dei tributi diretti soppressi dalla "riforma" - non esclude che ai medesimi tributi siano applicabili, per i periodi di ritardo successivi al 31 dicembre 1973, gli interessi di cui all'art. 20, d.P.R. n. 602 cit.; ne` contrasta con il principio di eguaglianza il fatto che alla stessa categoria di soggetti (contribuenti interessati dalla tardiva iscrizione a ruolo delle maggiori imposte) si applichi un trattamento differenziato per effetto del mutamento della disciplina legislativa, giacche` il trascorrere del tempo costituisce di per se` un elemento differenziatore (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art.3 Cost. - degli artt. 100 e 104, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui implicitamente abrogano l'art. 184-bis, d.P.R. n. 645 cit.). cfr. S. nn. 159/1987; 283/1984; 122/1980; 138/1079 e 65/1979.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte