Ordinanza 323/1987 (ECLI:IT:COST:1987:323)
Massima numero 3543
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  14/10/1987;  Decisione del  14/10/1987
Deposito del 22/10/1987; Pubblicazione in G. U. 04/11/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 323/87. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - FUNZIONI DI SEGRETERIA - ESPLETATE DA PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - MINISTRO FINANZE - ATTRIBUZIONI - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA - DETERMINAZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO ALLE COMMISSIONI - DIFETTO DI RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Le questioni relative alla indipendenza organizzativa e funzionale del giudice (tributario) sono palesemente irrilevanti e, come tali, inammissibili, allorche` le disposizioni censurate non incidano sulla decisione della fattispecie e non concernano la composizione dell'organo giudicante (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 108 e 110 Cost. - degli artt. 13 e 13 bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella parte in cui: a) attribuiscono al personale dell'Amministrazione finanziaria, parte in causa nel giudizio, funzioni di segreteria delle Commissioni tributarie; b) riservano al Ministro delle Finanze, anziche` a quello della Giustizia, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia tributaria, nonche`, in particolare, la determinazione del contingente di personale da assegnare alle Commissioni).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 108

Costituzione  art. 110

Altri parametri e norme interposte