Ordinanza 324/1987 (ECLI:IT:COST:1987:324)
Massima numero 3555
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  14/10/1987;  Decisione del  14/10/1987
Deposito del 22/10/1987; Pubblicazione in G. U. 04/11/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 324/87. I.R.PE.F. (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) - DETERMINAZIONE DEL REDDITO DERIVANTE DALL'ESERCIZIO DI IMPRESE COMMERCIALI - DETRAZIONE DELLE POSTE PASSIVE NON REGISTRATE NEI LIBRI CONTABILI - ESCLUSIONE - PRECEDENTE DICHIARAZIONE DI NON FONDATEZZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La deduzione dei soli costi debitamente provati, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, tutela l'interesse dell'Amministrazione delle finanze; la sua previsione non introduce alcuna odiosa discriminazione, ma impone un ragionevole onere al contribuente; ne` contrasta con il principio della difesa in giudizio, in quanto norma di diritto sostanziale e non processuale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost. - dell'art. 74, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n.597 che esclude la detrazione dal reddito d'impresa delle poste passive non registrate nelle scritture contabili prescritte ai fini fiscali). Cfr. sent. n. 186/1982.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte