Ordinanza 325/1987 (ECLI:IT:COST:1987:325)
Massima numero 3603
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  14/10/1987;  Decisione del  14/10/1987
Deposito del 22/10/1987; Pubblicazione in G. U. 04/11/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 325/87. I.V.A. (IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO) - DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE PENDENZE TRIBUTARIE - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE - EFFETTO ESTINTIVO DELLE CONTROVERSIE PENDENTI - VERSAMENTO DELL'IMPOSTA - OMISSIONE O RITARDO - RISCOSSIONE CON INTERESSI E SOPRATTASSA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
In materia di definizione agevolata delle pendenze tributarie, per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto, le disposizioni in base alle quali la presentazione di dichiarazioni integrative comporta, ove l'imposta risultante non sia inferiore a determinati limiti, l'estinzione delle controversie pendenti, non determinano eguale trattamento, tra contribuenti adempienti e contribuenti morosi, giacche` solo questi ultimi sono tenuti al pagamento di interessi e soprattasse (art. 44, comma primo, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633); il mantenimento dell'effetto favorevole anche per i contribuenti morosi non ostacola, inoltre, la riscossione del tributo, resa, invece, piu` spedita attraverso la eliminazione delle controversie. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - degli artt. 26 e 30 D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, secondo cui le dichiarazioni integrative presentate dai contribuenti producono l'estinzione delle controversie pendenti in materia IVA indipendentemente dalla omissione o ritardo nel versamento dell'imposta).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte