Ordinanza 326/1987 (ECLI:IT:COST:1987:326)
Massima numero 3541
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  14/10/1987;  Decisione del  14/10/1987
Deposito del 22/10/1987; Pubblicazione in G. U. 04/11/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 326/87. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPONENTI - DIRITTO AL COMPENSO PER OGNI RICORSO DECISO - DIFETTO DI RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
La questione relativa alla indipendenza del giudice (tributario) e` palesemente irrilevante e, come tale, inammissibile, allorche` la disposizione censurata non incida sulla decisione della fattispecie e non concerna la composizione dell'organo giudicante.(Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art.108, secondo comma, Cost. - dell'art. 12, primo e secondo comma, D.P.R. 26 ottobre 1972, n.636, concernente il diritto al compenso, per ogni ricorso deciso, dei componenti le Commissioni tributarie). - Cfr. S.n. 196/1982.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 108  co. 2

Altri parametri e norme interposte