Ordinanza 328/1987 (ECLI:IT:COST:1987:328)
Massima numero 3552
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
14/10/1987; Decisione del
14/10/1987
Deposito del 22/10/1987; Pubblicazione in G. U. 04/11/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 328/87. I.V.A. (IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO) - DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE PENDENZE TRIBUTARIE - PERIODO D'IMPOSTA - APPLICAZIONE NELL'ANNO PRECEDENTE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AI CONTRIBUENTI MINORI - DIFFERENZIAZIONE NELLA DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 328/87. I.V.A. (IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO) - DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE PENDENZE TRIBUTARIE - PERIODO D'IMPOSTA - APPLICAZIONE NELL'ANNO PRECEDENTE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AI CONTRIBUENTI MINORI - DIFFERENZIAZIONE NELLA DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Qualora il contribuente abbia scelto, con riferimento agli obblighi di fatturazione e registrazione in materia di I.V.A., il regime relativo ai contribuenti minori - consistente in minori formalita` di documentazione delle operazioni e dei pagamenti quando il volume di affari si sia mantenuto al di sotto di un determinato limite - non e` irragionevole l'adozione da parte del legislatore di una disciplina piu` rigorosa, in sede di definizione agovolata delle pendenze, considerata la minore intensita` ed efficacia dei controlli esperibili sulla documentazione semplificata, propria del suddetto regime. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt, 3 e 53 - dell'art. 28 D.L. 10 luglio 1982, n. 429 come convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516 il quale prevede, ai fini della definizione dell'I.V.A., una imposta diversa - quattro per cento o due per cento in piu` dell'imposta risultante dalla dichiarazione originaria - a seconda che nell'anno precedente il periodo considerato siano state o meno applicate le disposizioni relative ai contribuenti minori ex art. 32 d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633).
Qualora il contribuente abbia scelto, con riferimento agli obblighi di fatturazione e registrazione in materia di I.V.A., il regime relativo ai contribuenti minori - consistente in minori formalita` di documentazione delle operazioni e dei pagamenti quando il volume di affari si sia mantenuto al di sotto di un determinato limite - non e` irragionevole l'adozione da parte del legislatore di una disciplina piu` rigorosa, in sede di definizione agovolata delle pendenze, considerata la minore intensita` ed efficacia dei controlli esperibili sulla documentazione semplificata, propria del suddetto regime. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt, 3 e 53 - dell'art. 28 D.L. 10 luglio 1982, n. 429 come convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516 il quale prevede, ai fini della definizione dell'I.V.A., una imposta diversa - quattro per cento o due per cento in piu` dell'imposta risultante dalla dichiarazione originaria - a seconda che nell'anno precedente il periodo considerato siano state o meno applicate le disposizioni relative ai contribuenti minori ex art. 32 d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte