Ordinanza 329/1987 (ECLI:IT:COST:1987:329)
Massima numero 3604
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  14/10/1987;  Decisione del  14/10/1987
Deposito del 22/10/1987; Pubblicazione in G. U. 04/11/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 329/87. I.V.A. (IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO) - SANATORIA DI IRREGOLARITA' FORMALI E DI MINORI INFRAZIONI - RECUPERO DI IMPOSTA PAGATE PER ACQUISTI - SOGGETTI IN ATTIVITA' E SOGGETTI ESTINTI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
La pretesa disparita` di trattamento tra soggetti in attivita` e soggetti estinti, impossibilitati a produrre la richiesta dichiarazione annuale IVA, in relazione al recupero di imposta pagata su acquisti, non puo` farsi risalire alla norma censurata (art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 882), la quale si limita a prevedere la procedura per la sanatoria di irregolarita` commesse anche in materia di IVA e non dispone in alcun modo in ordine al recupero del tributo per le operazioni regolarizzate, ne` alla detrazione dell'IVA versata in sede di dichiarazione annuale. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 882 che prevede la procedura per la sanatoria di irregolarita` in materia di IVA).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte