Ordinanza 330/1987 (ECLI:IT:COST:1987:330)
Massima numero 3573
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
14/10/1987; Decisione del
14/10/1987
Deposito del 22/10/1987; Pubblicazione in G. U. 04/11/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 330/87. TRIBUTI IN GENERE - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - SOGGETTI OBBLIGATI - SOSTITUTO D'IMPOSTA - OMISSIONE O INFEDELTA' DI DICHIARAZIONE - SANZIONI PECUNIARIE NON DIFFERENZIATE (IN RELAZIONE A OMISSIONE SEMPLICE O CON EVASIONE D'IMPOSTA) - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 330/87. TRIBUTI IN GENERE - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - SOGGETTI OBBLIGATI - SOSTITUTO D'IMPOSTA - OMISSIONE O INFEDELTA' DI DICHIARAZIONE - SANZIONI PECUNIARIE NON DIFFERENZIATE (IN RELAZIONE A OMISSIONE SEMPLICE O CON EVASIONE D'IMPOSTA) - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La dichiarazione richiesta al sostituto d'imposta, ai fini delle imposte sui redditi, con lo scopo di assicurare all'Erario la quota che il sostituto trattiene al sostituito, ha anche funzione di controllo in ordine sia alle fonti di reddito del sostituito sia alle corrispondenti dichiarazioni che questi, a sua volta, e` obbligato a rendere; e dato il notevole rilievo sostanziale, e non meramente formale, delle violazioni (omissioni o infedelta`) riguardanti la prescritta dichiarazione - in quanto rendono impossibile, o intralciano gravemente, la suddetta attivita` di controllo, ledendo o mettendo in pericolo interessi materiali dell'Erario - sono prive di giustificazione le doglianze sia di ingiusta equiparazione tra illeciti formali e sostanziali, sia di contrasto con la direttiva del legislatore delegante, di commisurare le sanzioni all'entita`, soggettiva e oggettiva, delle violazioni. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost. - dell'art.47, primo e secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; questione gia` dichiarata non fondata con S.n. 128/1986).
La dichiarazione richiesta al sostituto d'imposta, ai fini delle imposte sui redditi, con lo scopo di assicurare all'Erario la quota che il sostituto trattiene al sostituito, ha anche funzione di controllo in ordine sia alle fonti di reddito del sostituito sia alle corrispondenti dichiarazioni che questi, a sua volta, e` obbligato a rendere; e dato il notevole rilievo sostanziale, e non meramente formale, delle violazioni (omissioni o infedelta`) riguardanti la prescritta dichiarazione - in quanto rendono impossibile, o intralciano gravemente, la suddetta attivita` di controllo, ledendo o mettendo in pericolo interessi materiali dell'Erario - sono prive di giustificazione le doglianze sia di ingiusta equiparazione tra illeciti formali e sostanziali, sia di contrasto con la direttiva del legislatore delegante, di commisurare le sanzioni all'entita`, soggettiva e oggettiva, delle violazioni. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost. - dell'art.47, primo e secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; questione gia` dichiarata non fondata con S.n. 128/1986).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte