Ordinanza 331/1987 (ECLI:IT:COST:1987:331)
Massima numero 3506
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  14/10/1987;  Decisione del  14/10/1987
Deposito del 22/10/1987; Pubblicazione in G. U. 04/11/1987
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 331/87. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPONENTI - COMPENSI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DA PARTE DELL'INTENDENZA DI FINANZA - DIFETTO DI RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
La questione di legittimita` costituzionale relativa alla indipendenza e imparzialita` del giudice (tributario) e` palesemente irrilevante e, come tale,inammissibile, allorche` la disposizione censurata non incida sulla decisione della fattispecie e non concerna la composizione dell'organo giudicante. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 101, comma secondo,e 108 comma secondo, Cost.- dell'art. 12, comma terzo, d.P.R. 26 ottobre 1972,n.636 concernente la liquidazione e il pagamento dei compensi ai componenti le commissioni tributarie, ai quali provvede l'intendenza di finanza, su proposta del presidente della commissione, anche nel caso in cui l'intendenza di finanza, dalla quale i giudici sono retribuiti, e` una delle parti del giudizio).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 101  co. 2

Costituzione  art. 108  co. 2

Altri parametri e norme interposte