Ordinanza 333/1987 (ECLI:IT:COST:1987:333)
Massima numero 3534
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
14/10/1987; Decisione del
14/10/1987
Deposito del 22/10/1987; Pubblicazione in G. U. 04/11/1987
Massime associate alla pronuncia:
3533
Titolo
ORD. 333/87 B. TRIBUTI IN GENERE - DICHIARAZIONE REDDITI - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE - SCADENZA - DEFINIZIONE AUTOMATICA DELLE PENDENZE MEDIANTE DICHIARAZIONE INTEGRATIVA - ESCLUSIONE DEL BENEFICIO IN CASO DI NOTIFICA DI ACCERTAMENTO EFFETTUATO DALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA IN EPOCA ANTERIORE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA MA POSTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA NORMATIVA DI CONDONO TRIBUTARIO - IMPUGNATIVA DI NORMA GIA' DICHIARATA, IN PARTE QUA, COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMA (SENT. N. 175/1986) - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 333/87 B. TRIBUTI IN GENERE - DICHIARAZIONE REDDITI - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE - SCADENZA - DEFINIZIONE AUTOMATICA DELLE PENDENZE MEDIANTE DICHIARAZIONE INTEGRATIVA - ESCLUSIONE DEL BENEFICIO IN CASO DI NOTIFICA DI ACCERTAMENTO EFFETTUATO DALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA IN EPOCA ANTERIORE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA MA POSTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA NORMATIVA DI CONDONO TRIBUTARIO - IMPUGNATIVA DI NORMA GIA' DICHIARATA, IN PARTE QUA, COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMA (SENT. N. 175/1986) - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
La non applicabilita` di una disposizione legislativa ai fini della decisione del giudizio a quo comporta il difetto di rilevanza - e, dunque, l'inammissibilita` - dell'incidente di costituzionalita` avente ad oggetto la disposizione medesima. (Manifesta inammissibilita` della questione, sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 Cost., relativa all'art. 16, d.l. 10 luglio 1982 n. 429 - nel testo modificato dalla l. di conversione n. 516 del 1982 - nella parte in cui consente la notifica di accertamenti, in rettifica o d'ufficio, sino alla data di presentazione della dichiarazione "integrativa", pur se tale data sia posteriore a quella di entrata in vigore del d.l. cit.;nella specie, i ricorrenti del giudizio principale erano peraltro estranei al meccanismo del "condono",per non aver presentato la dichiarazione integrativa che di esso costituisce il presupposto).
La non applicabilita` di una disposizione legislativa ai fini della decisione del giudizio a quo comporta il difetto di rilevanza - e, dunque, l'inammissibilita` - dell'incidente di costituzionalita` avente ad oggetto la disposizione medesima. (Manifesta inammissibilita` della questione, sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 Cost., relativa all'art. 16, d.l. 10 luglio 1982 n. 429 - nel testo modificato dalla l. di conversione n. 516 del 1982 - nella parte in cui consente la notifica di accertamenti, in rettifica o d'ufficio, sino alla data di presentazione della dichiarazione "integrativa", pur se tale data sia posteriore a quella di entrata in vigore del d.l. cit.;nella specie, i ricorrenti del giudizio principale erano peraltro estranei al meccanismo del "condono",per non aver presentato la dichiarazione integrativa che di esso costituisce il presupposto).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte