Ordinanza 334/1987 (ECLI:IT:COST:1987:334)
Massima numero 3605
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
14/10/1987; Decisione del
14/10/1987
Deposito del 22/10/1987; Pubblicazione in G. U. 04/11/1987
Titolo
ORD. 334/87 A. I.R.PE.F. (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) - REDDITI DERIVANTI DA OPERAZIONI SPECULATIVE - VENDITA DI TERRENI LOTTIZZATI - PRESUNZIONE ASSOLUTA DI NATURA SPECULATIVA - ASSERITO ECCESSO DI DELEGA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 334/87 A. I.R.PE.F. (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) - REDDITI DERIVANTI DA OPERAZIONI SPECULATIVE - VENDITA DI TERRENI LOTTIZZATI - PRESUNZIONE ASSOLUTA DI NATURA SPECULATIVA - ASSERITO ECCESSO DI DELEGA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il ricorso, da parte del legislatore delegato, a presunzioni fiscali non puo` ritenersi escluso quando la legge delega - come nel caso dell'art. 2, punto 5, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 - non contenga, al riguardo, alcuna determinazione specifica rispetto alla quale possa ravvisarsi contrasto nelle disposizioni del corrispondente decreto delegato. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 76 Cost. e in relazione all'art. 2, punto 5, della legge delega 9 ottobre 1971, n. 825 - dell'art. 76, comma terzo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 il quale pone una presunzione assoluta circa la natura speculativa delle lottizzazioni intese a rendere edificabili i terreni inclusi in strumenti urbanistici e seguiti dalla vendita, anche parziale dei terreni stessi).
Il ricorso, da parte del legislatore delegato, a presunzioni fiscali non puo` ritenersi escluso quando la legge delega - come nel caso dell'art. 2, punto 5, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 - non contenga, al riguardo, alcuna determinazione specifica rispetto alla quale possa ravvisarsi contrasto nelle disposizioni del corrispondente decreto delegato. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 76 Cost. e in relazione all'art. 2, punto 5, della legge delega 9 ottobre 1971, n. 825 - dell'art. 76, comma terzo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 il quale pone una presunzione assoluta circa la natura speculativa delle lottizzazioni intese a rendere edificabili i terreni inclusi in strumenti urbanistici e seguiti dalla vendita, anche parziale dei terreni stessi).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 09/10/1971
n. 825
art. 2 punto 5