Ordinanza 334/1987 (ECLI:IT:COST:1987:334)
Massima numero 3606
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
14/10/1987; Decisione del
14/10/1987
Deposito del 22/10/1987; Pubblicazione in G. U. 04/11/1987
Titolo
ORD. 334/87 B. TRIBUTI (IN GENERALE) - PRESUNZIONI TRIBUTARIE - LEGITTIMITA' - CONDIZIONI.
ORD. 334/87 B. TRIBUTI (IN GENERALE) - PRESUNZIONI TRIBUTARIE - LEGITTIMITA' - CONDIZIONI.
Testo
Le presunzioni tributarie non sono di per se` illegittime purche` si fondino su indici concretamente rivelatori di ricchezza ovvero su fatti reali quand'anche difficilmente accertabili affinche` l'imposizione non abbia una base fittizia. cfr. sent. nn. 103/1967, 109/1967; 99/1968; 200/1976; 42/1980.
Le presunzioni tributarie non sono di per se` illegittime purche` si fondino su indici concretamente rivelatori di ricchezza ovvero su fatti reali quand'anche difficilmente accertabili affinche` l'imposizione non abbia una base fittizia. cfr. sent. nn. 103/1967, 109/1967; 99/1968; 200/1976; 42/1980.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 09/10/1971
n. 825
art. 2 punto s