Ordinanza 335/1987 (ECLI:IT:COST:1987:335)
Massima numero 3609
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  14/10/1987;  Decisione del  14/10/1987
Deposito del 22/10/1987; Pubblicazione in G. U. 04/11/1987
Massime associate alla pronuncia:  3610


Titolo
ORD. 335/87 A. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - APPLICABILITA' DELLE NORME DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE - ARTT. 90,92,93,94,95,96 E 97 C.P.C. - SPESE PROCESSUALI - CONDANNA AL PAGAMENTO DELLA PARTE SOCCOMBENTE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' irrilevante la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 39 del d.P.R. n. 636 del 1972 nella parte in cui esclude l'applicabilita` al processo tributario degli artt. 90,92,93,94,95,96 e 97 c.p.c. in quanto il giudice a quo fa riferimento al solo problema della condanna alle spese della parte soccombente. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. in relazione alla legge di delegazione 9 ottobre 1971, n. 825 - dell'art. 39 del d.P.R. 26 settembre 1972, n. 636 nella parte in cui esclude l'applicabilita` al processo tributario degli artt. 90,92,93,94,95,96 e 97 c.p.c.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte

legge  09/10/1971  n. 825  art. 0