Ordinanza 335/1987 (ECLI:IT:COST:1987:335)
Massima numero 3610
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  14/10/1987;  Decisione del  14/10/1987
Deposito del 22/10/1987; Pubblicazione in G. U. 04/11/1987
Massime associate alla pronuncia:  3609


Titolo
ORD. 335/87 B. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - APPLICABILITA' DELLE NORME DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE - SPESE PROCESSUALI - CONDANNA AL PAGAMENTO DELLA PARTE SOCCOMBENTE - APPLICABILITA' DELL'ART. 91 C.P.C. - ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Il principio della condanna del soccombente al pagamento delle spese processuali non e` assoluto ed inderogabile; pertanto, in assenza di criteri direttivi contenuti nella legge delegante (art. 10 legge 9 ottobre 1971, n. 825), rientra nella discrezionalita` del legislatore delegato introdurre o meno il detto istituto nel processo tributario. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. in relazione all'art. 10 della legge di delegazione 9 ottobre 1971, n. 825 - dell'art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 nella parte in cui esclude l'applicabilita` al processo tributario dell'art. 91 c.p.c. concernente la condanna del soccombente alle spese processuali).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte

legge  09/10/1971  n. 825  art. 10