Sentenza 36/2021 (ECLI:IT:COST:2021:36)
Massima numero 43641
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
09/02/2021; Decisione del
09/02/2021
Deposito del 12/03/2021; Pubblicazione in G. U. 17/03/2021
Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia - Pazienti in cura presso centri extra-regionali per il trattamento di malattie rare - Rimborso delle spese sostenute - Violazione di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.
Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia - Pazienti in cura presso centri extra-regionali per il trattamento di malattie rare - Rimborso delle spese sostenute - Violazione di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 47 della legge reg. Puglia n. 52 del 2019, che prevede il rimborso delle spese sostenute dai pazienti in cura presso centri extra-regionali per il trattamento di malattie rare. La norma regionale impugnata dal Governo vìola i principii fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, in quanto, nonostante la Regione Puglia sia soggetta ai vincoli del piano di rientro dal disavanzo sanitario, prevede una prestazione di natura sanitaria, non meramente assistenziale, connessa alla fruizione delle cure, che non trova riscontro nell'elenco dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui al d.P.C.m. 12 gennaio 2017. (Precedenti citati: sentenze n. 130 del 2020 e n. 106 del 2020).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 47 della legge reg. Puglia n. 52 del 2019, che prevede il rimborso delle spese sostenute dai pazienti in cura presso centri extra-regionali per il trattamento di malattie rare. La norma regionale impugnata dal Governo vìola i principii fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, in quanto, nonostante la Regione Puglia sia soggetta ai vincoli del piano di rientro dal disavanzo sanitario, prevede una prestazione di natura sanitaria, non meramente assistenziale, connessa alla fruizione delle cure, che non trova riscontro nell'elenco dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui al d.P.C.m. 12 gennaio 2017. (Precedenti citati: sentenze n. 130 del 2020 e n. 106 del 2020).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
30/11/2019
n. 52
art. 47
co.
legge della Regione Puglia
12/08/2005
n. 12
art. 13
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte