Ordinanza 337/1987 (ECLI:IT:COST:1987:337)
Massima numero 3507
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
14/10/1987; Decisione del
14/10/1987
Deposito del 22/10/1987; Pubblicazione in G. U. 04/11/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 337/87. REATI TRIBUTARI - RITENUTE A TITOLO DI ACCONTO SULLE RETRIBUZIONI PAGATE - RITARDO E OMISSIONE NEL VERSAMENTO - SANZIONE NON DIFFERENZIATA PER LE DUE IPOTESI - INSINDACABILITA' DI SCELTE DISCREZIONALI DEL LEGISLATORE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 337/87. REATI TRIBUTARI - RITENUTE A TITOLO DI ACCONTO SULLE RETRIBUZIONI PAGATE - RITARDO E OMISSIONE NEL VERSAMENTO - SANZIONE NON DIFFERENZIATA PER LE DUE IPOTESI - INSINDACABILITA' DI SCELTE DISCREZIONALI DEL LEGISLATORE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Le scelte discrezionali del legislatore in materia di sanzioni penali non sono sindacabili nel giudizio di costituzionalita` se non si rivelino irragionevoli;ne` e` irragionevole la mancata previsione di una sanzione differenziata nell'ipotesi in cui il reo, versando in lieve ritardo quanto dovuto all'erario si sia efficacemente adoperato per attenuare le conseguenze del reato - giacche' di tale comportamento il giudice potra' tenere conto in sede di determinazione quantitativa della pena. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale sollevata - in riferimento all'art. 3 Cost.,- dell'art, 2, ultimo comma, d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in l. 7 agosto 1982, n. 516, per aver ricondotto, sotto un'unica previsione punitiva, l'omissione e il ritardo del pagamento all'erario, da parte del datore di lavoro sostituto d'imposta, di ritenute operate a titolo di acconto su somme pagate per retribuzioni). -cfr.S. nn. 103/1982; 162/1981; 72/1980:
Le scelte discrezionali del legislatore in materia di sanzioni penali non sono sindacabili nel giudizio di costituzionalita` se non si rivelino irragionevoli;ne` e` irragionevole la mancata previsione di una sanzione differenziata nell'ipotesi in cui il reo, versando in lieve ritardo quanto dovuto all'erario si sia efficacemente adoperato per attenuare le conseguenze del reato - giacche' di tale comportamento il giudice potra' tenere conto in sede di determinazione quantitativa della pena. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale sollevata - in riferimento all'art. 3 Cost.,- dell'art, 2, ultimo comma, d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in l. 7 agosto 1982, n. 516, per aver ricondotto, sotto un'unica previsione punitiva, l'omissione e il ritardo del pagamento all'erario, da parte del datore di lavoro sostituto d'imposta, di ritenute operate a titolo di acconto su somme pagate per retribuzioni). -cfr.S. nn. 103/1982; 162/1981; 72/1980:
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte