Ordinanza 338/1987 (ECLI:IT:COST:1987:338)
Massima numero 13977
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  14/10/1987;  Decisione del  14/10/1987
Deposito del 22/10/1987; Pubblicazione in G. U. 04/11/1987
Massime associate alla pronuncia:  13976


Titolo
ORD. 338/87 B. TRIBUTI LOCALI - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI - APPLICAZIONE ALTERNATIVA DI NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI - DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE - INAMMISSIBILITA'DELLA QUESTIONE.

Testo
L'assoluto difetto di motivazione, dell'ordinanza di rimessione, in ordine all'applicabilita`, in concreto, in quanto presumibilmente piu` favorevoli, di norme gia` colpite da dichiarazione di incostituzionalita`, rende inammissibile la questione proposta (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 23 Cost. - dell'art. 3 D.L. 12 novembre 1979, n.571 conv. con modificazioni in L. 12 gennaio 1980, n.2, in quanto pone in alternativa l'applicazione di norme dichiarate incostituzionali). - cfr. S.n. 126/1979

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Altri parametri e norme interposte