Ordinanza 339/1987 (ECLI:IT:COST:1987:339)
Massima numero 3509
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  14/10/1987;  Decisione del  14/10/1987
Deposito del 22/10/1987; Pubblicazione in G. U. 04/11/1987
Massime associate alla pronuncia:  3510  3511


Titolo
ORD. 339/87 A. DELEGAZIONE LEGISLATIVA - OGGETTO - RIFORMA TRIBUTARIA - ESERCIZIO GOVERNATIVO DELLA FUNZIONE LEGISLATIVA - TERMINE - PROROGA CON DECRETO LEGGE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La potesta` di emanare decreti legge (ove ricorrano determinati presupposti) e` attribuita al Governo direttamente dalla Costituzione (art. 77, comma secondo) con l'onere di conversione da parte del Parlamento. La legittimita' dell'esercizio di detta potesta' e' quindi rigorosamente determinata dalla Costituzione all'art. 77 richiamato e non puo' essere diversamente circoscritta. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 70, 72, comma quarto, 76 e 77 Cost.- del D.L. 25 maggio 1972, n. 202, convertito in l. 24 luglio 1972, n. 321, relativamente alla proroga del termine,con tale atto disposta,per l'esercizio - gia` delegato con legge al Governo - della funzione legislativa).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 70

Costituzione  art. 72  co. 4

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte