Ordinanza 341/1987 (ECLI:IT:COST:1987:341)
Massima numero 3512
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
14/10/1987; Decisione del
14/10/1987
Deposito del 22/10/1987; Pubblicazione in G. U. 04/11/1987
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 341/87. TRIBUTI LOCALI - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI - ESENZIONI - ALIENAZIONE DI FABBRICATI - CORRISPETTIVO - REIMPIEGO "PARZIALE" - ACQUISTO DI ALTRO IMMOBILE DESTINATO AD ABITAZIONE - OMESSA EQUIPARAZIONE AL CASO DI REIMPIEGO DELL'INTERO CORRISPETTIVO - DISOMOGENEITA' DELLE SITUAZIONI COMPARATE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 341/87. TRIBUTI LOCALI - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI - ESENZIONI - ALIENAZIONE DI FABBRICATI - CORRISPETTIVO - REIMPIEGO "PARZIALE" - ACQUISTO DI ALTRO IMMOBILE DESTINATO AD ABITAZIONE - OMESSA EQUIPARAZIONE AL CASO DI REIMPIEGO DELL'INTERO CORRISPETTIVO - DISOMOGENEITA' DELLE SITUAZIONI COMPARATE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il beneficio tributario (esenzione dall'INVIM), concesso a chi reimpieghi l'"intero" corrispettivo dell'alienazione di un immobile, nell'acquisto di altro immobile destinato a propria abitazione, non e` estensibile all'ipotesi di reimpiego solo "parziale" o assolutamente "minimo" di tale corrispettivo, in quanto le situazioni poste cosi` a confronto sono palesemente disomogenee in relazione alla ratio della norma, di introdurre incentivi per lo sviluppo dell'edilizia abitativa, e la richiesta estensione priverebbe di concreto significato il beneficio. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale sollevata - in riferimento all'art. 3 Cost.- dell'art. 3, comma secondo, l. 22 aprile 1982, n. 168, nella parte in cui non e` prevista l'esenzione parziale dell'imposta - di cui all'art. 2 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 - in caso di reimpiego solo parziale del corrispettivo, conseguito dall'alienazione di fabbricato, nell'acquisto di altro immobile destinato a propria abitazione).
Il beneficio tributario (esenzione dall'INVIM), concesso a chi reimpieghi l'"intero" corrispettivo dell'alienazione di un immobile, nell'acquisto di altro immobile destinato a propria abitazione, non e` estensibile all'ipotesi di reimpiego solo "parziale" o assolutamente "minimo" di tale corrispettivo, in quanto le situazioni poste cosi` a confronto sono palesemente disomogenee in relazione alla ratio della norma, di introdurre incentivi per lo sviluppo dell'edilizia abitativa, e la richiesta estensione priverebbe di concreto significato il beneficio. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale sollevata - in riferimento all'art. 3 Cost.- dell'art. 3, comma secondo, l. 22 aprile 1982, n. 168, nella parte in cui non e` prevista l'esenzione parziale dell'imposta - di cui all'art. 2 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 - in caso di reimpiego solo parziale del corrispettivo, conseguito dall'alienazione di fabbricato, nell'acquisto di altro immobile destinato a propria abitazione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte