Ordinanza 342/1987 (ECLI:IT:COST:1987:342)
Massima numero 3553
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
14/10/1987; Decisione del
14/10/1987
Deposito del 22/10/1987; Pubblicazione in G. U. 04/11/1987
Massime associate alla pronuncia:
3554
Titolo
ORD. 342/87 A. TRIBUTI LOCALI - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI - SOVRAIMPOSTA STRAORDINARIA - DICHIARAZIONE SPEDITA TEMPESTIVAMENTE E PERVENUTA OLTRE IL TERMINE DI SCADENZA - MANCATA EQUIPARAZIONE DELLA DATA DI SPEDIZIONE A MEZZO POSTA A QUELLA DI ARRIVO O DI PRESENTAZIONE DIRETTA ALL'UFFICIO COMPETENTE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 342/87 A. TRIBUTI LOCALI - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI - SOVRAIMPOSTA STRAORDINARIA - DICHIARAZIONE SPEDITA TEMPESTIVAMENTE E PERVENUTA OLTRE IL TERMINE DI SCADENZA - MANCATA EQUIPARAZIONE DELLA DATA DI SPEDIZIONE A MEZZO POSTA A QUELLA DI ARRIVO O DI PRESENTAZIONE DIRETTA ALL'UFFICIO COMPETENTE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La mancata equiparazione, ai fini della tempestivita` della dichiarazione di imposta (INVIM straordinaria), della data della sua spedizione a quella di arrivo o di presentazione all'ufficio competente, non costituisce violazione del principio di eguaglianza, poiche` nell'ambito amministrativo tributario, normative diverse offrono, in materia, una disarticolata prospettazione positiva tale da rifiutare - per il riequilibrio del sistema - un modello generale cui riferirsi per saggiarne la ragionevolezza a confronto di singole disposizioni; e, tenuto altresi` conto che, anche da altre normative, affini a quella in esame, non risulta la previsione della richiesta equiparazione.(Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art.3 Cost. - degli artt. 26, quarto comma, D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, conv. in L. 26 aprile 1983, n.131, 18, sesto comma e 23 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643). - v. S. n. 121/1985
La mancata equiparazione, ai fini della tempestivita` della dichiarazione di imposta (INVIM straordinaria), della data della sua spedizione a quella di arrivo o di presentazione all'ufficio competente, non costituisce violazione del principio di eguaglianza, poiche` nell'ambito amministrativo tributario, normative diverse offrono, in materia, una disarticolata prospettazione positiva tale da rifiutare - per il riequilibrio del sistema - un modello generale cui riferirsi per saggiarne la ragionevolezza a confronto di singole disposizioni; e, tenuto altresi` conto che, anche da altre normative, affini a quella in esame, non risulta la previsione della richiesta equiparazione.(Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art.3 Cost. - degli artt. 26, quarto comma, D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, conv. in L. 26 aprile 1983, n.131, 18, sesto comma e 23 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643). - v. S. n. 121/1985
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte